abril 18, 2019

Decreto Flussi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019 il D.P.C.M. del 12 marzo 2019 con cui vengono fissate le quote dei lavoratori stranieri che per l'anno 2019 possono fare ingresso in Italia per lavorare, prevalentemente per motivi di lavoro stagionale.
Come nel 2018 il decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 30.850 unità, 18.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Le restanti 12.850 unità sono invece, come ogni anno, in piccola parte riservate all'ingresso di lavoratori appartenenti a determinate categorie (lavoratori di origine italiana, lavoratori autonomi, lavoratori che hanno seguito all'estero corsi di formazione ex art. 23 T.U. Immigrazione) e, per la restante parte, riservate alle conversioni.
LA DOMANDA
L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.
Le domande potranno essere presentate:
  • Dalle ore 9,00 del 16 aprile 2019 per l'assunzione di lavoratori non stagionali e per le conversioni;
  • Dalle ore 9,00 del 24 aprile 2019 per l'assunzione di lavoratori stagionali.
Secondo quanto indicato nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed del Ministero dell'Interno a partire dalle ore 9.00 dell'11 aprile è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è  fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che può fornire ragguagli tecnici ed è raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk",sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
Da quest'anno prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è il possesso di un'identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.

INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE
Il Decreto prevede 18.000 quote riservate all'ingresso pe lavoro stagionale. I settori in cui è possibile l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, sono solo il settore agricolo e quello turistico-alberghiero. Deve trattarsi di settori in cui viene applicato uno dei contratti collettivi di lavoro che compaiono nel modello di domanda per lavoro stagionale presente sul sito del Ministero dell'Interno.
Le quote per lavoro stagionale sono riservate alle seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bosnia- Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,  Montenegro, Niger, Nigeria, , Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Diversamente dagli anni passati non possono più fare ingresso per la prima volta per lavoro stagionale i cittadini pakistani.
Lavoratori stagionali pluriennali
2.000 delle 18.000 quote sono riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale.
Si ricorda che il Testo Unico sull'Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.  
La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E PER LAVORO AUTONOMO
 In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 3.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:
500 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Per saperne di più su tali programmi vai alla pagina del Portale dedicata.
100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
2.400 QUOTE riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
-  figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai alla pagina dedicata.  
Per la procedura relativa ad un visto di ingresso per lavoro autonomo vai al sito del Ministero degli Affari Esteri.
CONVERSIONI
Le restanti 9.850 quote previste dal Decreto vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:
 
4.750 quoteriservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
3.500 quoteriservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
700 quoteriservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio,  tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
800  quoteriservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
100 quoteriservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

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