julio 29, 2019

Dal Venezuela la più grande diaspora dell'America Latina. Boom di richieste d'asilo nel mondo. Come si richiede in Italia



Il più grande esodo dell’America latina è quello dei venezuelani. 
Il Venezuela rappresenta una delle peggiori crisi che ha causato una diaspora senza precedenti.  Fino al 5 di luglio le perone che hanno abbandonato il Venezuela erano 4.054.870.
L’ACNUR/UNHCR  (L’agenzia ONU dei rifugiati) ha dichiarato che la violenza, l’insicurezza, la paura di essere perseguiti per le proprie opinioni politiche (reali o supposte), la scarsità di alimenti e medicine, la mancanza di servizi sociali e l’impossibilità di mantenere se stessi e le proprie famiglie, sono stati i motivi principali per cui i venezuelani hanno lasciato il loro paese.
Nel 2018 ben 341.800 richieste d’asilo di venezuelani, secondi solo al mezzo milione di richieste di cittadini siriani. Un dramma, senza precedenti, che il governo italiano, ancora, sottostima. I dati di UNHCR mettono in luce la gravità. Tra il 31 dicembre 2018 e il 5 luglio 2019, 1.870.551 venezuelani avevano uno status regolare all’estero, permessi di soggiorno rilasciati dai paesi ospitanti.
Anche in Italia sono aumentati esponenzialmente le richieste di asilo come nel resto del mondo: nel 2015 erano 10.200; nel 2016 34.200; nel 2017 116.000 e nel 2018 341.800.
La Protezione Internazionale in Italia, si richiede in Questura.
Attenzione, si pagano solo i bolli!
Inoltrando la richiesta viene rilasciato il documento C3, con il quale, trascorsi due mesi, in attesa che la Commissione territoriale si riunisca e decida, si può già lavorare.  Per poter effettuare la richiesta occorre avere una dichiarazione di ospitalità. La Protezione può essere rilasciata come “asilo” per chi è perseguitato politicamente e la sua vita è in grave pericolo, oppure può essere una Protezione Sussidiaria.
Una delle forme di protezione che può essere riconosciuta dalla Commissione territoriale competente a una persona richiedente asilo, laddove non possa dimostrare di essere a rischio di persecuzione personale, ma rischi di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza in situazioni di conflitto armato) per cui non può o non vuole avvalersi della protezione del suo paese. Ma ci sono molti fattori che nel dramma possono essere riconosciuti per ottenere la protezione. Il Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 3 anni può essere convertito in permesso di lavoro.

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato a seguito di notifica della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. 

Dopo alcuni mesi, a seguito del parere positivo della Commissione: Il primo rilascio del permesso di soggiorno si richiede alla Questura allegando copia delle decisione della Commissione, un domicilio, 4 foto formato tessera, una marca da bollo da 14,62 euro e, in caso si voglia richiedere il titolo di viaggio, la ricevuta dei conti correnti postali con i quali si è pagato il contributo per il documento. Al titolare di permesso per protezione sussidiaria può essere rilasciato il titolo di viaggio sostitutivo del passaporto nel caso in cui non possa recarsi presso l’ambasciata del suo paese.
Competente per il rinnovo è ancora la Questura che, accolta l’istanza di rinnovo alla quale devono essere allegate copia della decisione, 4 foto e una marca da bollo da 14,62 euro, invia la richiesta alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che si era precedentemente pronunciata sul rilascio del primo titolo, che nuovamente deciderà in merito alla permanenza delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria. Se tali condizioni persistono la Commissione rinnoverà la concessione della protezione altrimenti verrà dato un provvedimento negativo e la Questura consegnerà un provvedimento di espulsione che conterrà l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo – al di fuori delle quote annue – qualora sussistono i requisiti previsti per legge. La richiesta di conversione si presenta agli sportelli della Questura allegando copia del contratto di soggiorno, la ricevuta della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello unico per l’immigrazione, un domicilio valido, 4 foto formato tessera, una marca da bollo da 14,62 euro e il passaporto o il titolo di viaggio per stranieri

[Nota del Ministero dell’Interno] n relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.
Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.
E' invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.
Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all'esito dell'istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

In sintesi

FORME DI PROTEZIONE:
I. RIFUGIATO (TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE) È
una persona che ha un timore fondato di essere perseguitata, nel proprio Paese di origine o, se non ha una cittadinanza, di residenza abituale, per motivi di: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale,  opinione politica e non vuole o non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine o dallo Stato in cui abbia risieduto abitualmente.
Rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di 5 anni
II. PROTEZIONE SUSSIDIARIA:
è la protezione che viene accordata  ad un cittadino  non appartenente all’Unione Europea, o apolide  che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi  di ritenere che se tornasse  nel Paese di origine, o nel Paese nel quale  aveva la propria dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di  subire un grave danno, e il quale  non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione  di detto paese.

[Carlos Gullì – per U.M.I. Unione Mediatori Interculturali – Familia Futura]



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