Il più grande esodo dell’America latina è quello dei
venezuelani.
Il Venezuela rappresenta una delle peggiori crisi che ha causato una
diaspora senza precedenti. Fino al 5 di
luglio le perone che hanno abbandonato il Venezuela erano 4.054.870.
L’ACNUR/UNHCR (L’agenzia
ONU dei rifugiati) ha dichiarato che la violenza, l’insicurezza, la paura di
essere perseguiti per le proprie opinioni politiche (reali o supposte), la
scarsità di alimenti e medicine, la mancanza di servizi sociali e l’impossibilità
di mantenere se stessi e le proprie famiglie, sono stati i motivi principali
per cui i venezuelani hanno lasciato il loro paese.
Nel 2018 ben 341.800 richieste d’asilo di venezuelani,
secondi solo al mezzo milione di richieste di cittadini siriani. Un dramma,
senza precedenti, che il governo italiano, ancora, sottostima. I dati di UNHCR
mettono in luce la gravità. Tra il 31 dicembre 2018 e il 5 luglio 2019, 1.870.551
venezuelani avevano uno status regolare all’estero, permessi di soggiorno
rilasciati dai paesi ospitanti.
Anche in Italia sono aumentati esponenzialmente le richieste
di asilo come nel resto del mondo: nel 2015 erano 10.200; nel 2016 34.200; nel
2017 116.000 e nel 2018 341.800.
La Protezione Internazionale in Italia, si richiede in
Questura.
Attenzione, si pagano solo i bolli!
Inoltrando la richiesta viene
rilasciato il documento C3, con il quale, trascorsi due mesi, in attesa che la Commissione
territoriale si riunisca e decida, si può già lavorare.
Per poter effettuare la richiesta occorre avere una dichiarazione di
ospitalità. La Protezione può essere rilasciata come “asilo” per chi è
perseguitato politicamente e la sua vita è in grave pericolo, oppure può essere
una Protezione Sussidiaria.
Una delle forme di protezione che può essere riconosciuta
dalla Commissione territoriale competente a una persona richiedente asilo,
laddove non possa dimostrare di essere a rischio di persecuzione personale, ma
rischi di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, minaccia grave e
individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza in
situazioni di conflitto armato) per cui non può o non vuole avvalersi della
protezione del suo paese. Ma ci sono molti fattori che nel dramma possono essere riconosciuti per ottenere la protezione. Il Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 3 anni può essere convertito in permesso di lavoro.
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene
rilasciato a seguito di notifica della decisione della Commissione territoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale.
Dopo alcuni mesi, a seguito del parere positivo della Commissione: Il primo rilascio del permesso di soggiorno si richiede
alla Questura allegando copia delle decisione della Commissione, un domicilio,
4 foto formato tessera, una marca da bollo da 14,62 euro e, in caso si voglia
richiedere il titolo di viaggio, la ricevuta dei conti correnti postali con i
quali si è pagato il contributo per il documento. Al titolare di permesso per
protezione sussidiaria può essere rilasciato il titolo di viaggio sostitutivo
del passaporto nel caso in cui non possa recarsi presso l’ambasciata del suo
paese.
Competente per il rinnovo è ancora la Questura che, accolta
l’istanza di rinnovo alla quale devono essere allegate copia della decisione, 4
foto e una marca da bollo da 14,62 euro, invia la richiesta alla Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che si era
precedentemente pronunciata sul rilascio del primo titolo, che nuovamente
deciderà in merito alla permanenza delle condizioni che avevano determinato il
riconoscimento della protezione sussidiaria. Se tali condizioni persistono la
Commissione rinnoverà la concessione della protezione altrimenti verrà dato un
provvedimento negativo e la Questura consegnerà un provvedimento di espulsione
che conterrà l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni. Il permesso di
soggiorno per protezione sussidiaria può essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo – al di fuori delle quote
annue – qualora sussistono i requisiti previsti per legge. La richiesta di
conversione si presenta agli sportelli della Questura allegando copia del
contratto di soggiorno, la ricevuta della raccomandata con la quale lo stesso è
stato inviato allo Sportello unico per l’immigrazione, un domicilio valido, 4
foto formato tessera, una marca da bollo da 14,62 euro e il passaporto o il
titolo di viaggio per stranieri
[Nota del Ministero dell’Interno] n relazione alla
particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne
faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
La differente tutela attiene ad una serie di parametri
oggettivi e soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei
richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.
Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il
quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la
cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le
stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.
E' invece ammissibile alla protezione sussidiaria il
cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno.
Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da
un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Lo status di rifugiato e la protezione
sussidiaria sono riconosciute all'esito dell'istruttoria effettuata dalle
Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
In sintesi
FORME DI PROTEZIONE:
I. RIFUGIATO (TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE) È
una persona che ha un timore fondato di essere perseguitata,
nel proprio Paese di origine o, se non ha una cittadinanza, di residenza
abituale, per motivi di: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
gruppo sociale, opinione politica e non
vuole o non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine o dallo
Stato in cui abbia risieduto abitualmente.
Rilascio di un permesso di soggiorno per asilo politico
della durata di 5 anni
II. PROTEZIONE SUSSIDIARIA:
è la protezione che viene accordata ad un cittadino non appartenente all’Unione Europea, o
apolide che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati
motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine, o nel Paese nel
quale aveva la propria dimora abituale
correrebbe un rischio effettivo di
subire un grave danno, e il quale
non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della
protezione di detto paese.
[Carlos Gullì – per U.M.I. Unione Mediatori Interculturali –
Familia Futura]
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