I dati Eurostat:
aumentano i venezuelani. I paesi che ricevono
di più le richieste sono Germania, Francia, Spagna e Italia, che accolgono,
insieme, i tre quarti dei richiedenti.
(en español a pie de página)
Nel 2019 l’Unione europea ha concesso protezione
internazionale e 295.785 persone, il 6% in meno di quelle riconosciute nel
2018. Di queste decisioni positive di richiesta asilo, quasi la metà (141.055)
sono riconoscimenti di status di rifugiato, meno di un quarto (72.660) le
protezioni concesse per ragioni umanitarie.
Ad aprire le porte ai cittadini extracomunitario soprattutto
Germania (116.230 richieste accolte), Francia (42.120), Spagna (38.525) e
Italia (31.010). Questi quattro Paesi da soli registrano più dei tre quarti
delle concessioni di asilo, sottolinea Eurostat nei dati diffusi oggi.
A beneficiare della protezione internazionale dei Paesi
dell’UE soprattutto siriani (78.600, pari al 27% del numero totale di persone a
cui è stato concesso lo status di protezione), afghani (40mila, o 14%) e
venezuelani (37.500, o 13%). Da notare come il numero di venezuelani, a causa
della crisi nel Paese, è aumentato di quasi 40 volte nel 2019 rispetto al 2018.
In Italia le prime tre nazionalità per domande di asilo concesso risultano Nigeria,
Pakistan e Bangladesh.
Attualmente le politiche di gestione dei flussi migratori in
Europa risentono delle misure emergenziali di contrasto alla pandemia di
Coronavirus. La chiusura delle frontiere interne ed esterne sta incidendo sugli
arrivi e di conseguenza sulle politiche di ammissione. E’ lecito attendersi per
il 2020, un calo delle richieste di protezione, salvo quelle già pendenti.
Come si ottiene il diritto di asilo?
Con riferimento all’ultimo dei motivi di appello, il diritto
d’asilo previsto all’articolo 10, comma 3 della Costituzione è stato
implementato con le previsioni normative che hanno delineato le tre forme di
protezione internazionale del nostro ordinamento, ovverosia lo status di
rifugiato, la protezione sussidiaria e l’istituto peculiare della protezione
umanitaria, e che non residua dunque spazio applicativo autonomo e diretto per
la norma costituzionale richiamata.
Corte appello Milano, 24/07/2017, n.3479
Diritto di asilo: i soggetti garantiti
In tema di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 10
Cost., il diritto di asilo è garantito a chiunque provenga da un paese in cui
non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente da
fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni.
Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato
attraverso la previsione delle situazioni finali previste ni tre istituti
costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal
diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva
normativa di cui al d.lg. n. 251 del 2007 e dall’art. 5, comma 6, d.lg. n. 286
del 1998.
Tribunale Roma, 06/11/2019
Diritto all’esame della domanda di asilo
In riferimento alla disposizione dell’art. 10 Cost., questa
Corte ha già avuto occasione di chiarire che il diritto di asilo è interamente
regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre
istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto
al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di
cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286, art. 5, comma 6; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale
diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave
processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua
domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.
Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n.21894
Revoca della protezione internazionale
In materia di revoca della protezione internazionale,
l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 33, comma 1
del d.lgs. n.25 del 2008, non determina alcuna nullità della decisione di
revoca per carenza di un requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a
pronunciarsi sull’impugnazione avverso il provvedimento della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di consentire all’impugnante di spiegare in
sede giurisdizionale,tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non
abbia potuto spiegare in fase amministrativa.
Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n.21143
Riconoscimento del diritto di asilo
In tema di disciplina penale dell’immigrazione, la
sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, non è esclusa dall’avere lo straniero, successivamente
alla disposta espulsione rimasta inottemperata, formulato istanza di
riconoscimento del diritto di asilo ed ottenuto, in conseguenza di essa, un
permesso di soggiorno provvisorio sino all’esito del procedimento, atteso che
il carattere necessitato di detto permesso non costituisce una giustificazione
per la precedente illecita permanenza.
Attribuzione della qualifica di protezione internazionale
La Corte di giustizia è competente, ai sensi dell’art. 19,
par. 3, lett. b), TUE e dell’art. 267, 1° comma, lett. b), TFUE, a pronunciarsi
in via pregiudiziale sull’interpretazione e sulla validità di qualsiasi atto
adottato dalle istituzioni dell’Unione. Pertanto, essa è competente ad
esaminare la validità della direttiva 2011/95, relativa all’attribuzione della
qualifica di protezione internazionale, verificandone la compatibilità con i
Trattati, con i principi costituzionali che da questi discendono, nonché con le
disposizioni della Carta.
Inoltre, benché l’Unione non sia parte contraente della
Convenzione di Ginevra, essa è tenuta a rispettarla, come richiedono l’art. 78,
par. 1, TFUE — ai sensi del quale la politica comune in materia di asilo deve
essere conforme a tale Convenzione — e l’art. 18 della Carta che dispone che il
« diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
Convenzione di Ginevra ».
Corte giustizia UE grande sezione, 14/05/2019, n.391
La revoca della protezione sussidiaria
La revoca della protezione sussidiaria da parte della
Commissione nazionale per il diritto di asilo deve essere preceduta dalla
comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della l. n. 241 del
1990, atteso l’espresso richiamo ad esso operato dall’art. 18 del d.lgs. n. 25
del 2008. La violazione di tale obbligo determina l’invalidità della decisione
del giudice che, adito a fronte del provvedimento amministrativo negativo,
abbia puramente e semplicemente accettato le acquisizioni procedimentali lesive
dei diritti di difesa, senza procedere ad alcuna iniziativa officiosa e
collaborativa: detta iniziativa, se può essere negata quando le prospettazioni
documentali ed orali del richiedente protezione siano di tale implausibilità da
rendere la stessa inutile, non può essere declinata allorché il richiedente
protezione, per omesso avviso dell’inizio del procedimento amministrativo, non
abbia potuto ragionevolmente formulare nessuna produzione o deduzione.
Cassazione civile sez. I, 20/03/2019, n.7841
La richiesta di asilo
Va disattesa la richiesta di asilo ex art. 10 Cost., posto
che il diritto di asilo non è da intendersi come forma di protezione autonoma e
ulteriore rispetto a quelle già espressamente previste dalla normativa vigente.
Corte appello Roma sez. IV, 30/10/2018, n.6894
Riconoscimento della protezione internazionale
Quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento
della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti
costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare
anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine
dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni
di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia
grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell’art. 14, lett. c),
d. lgs. n. 251 del 2007.
(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza
della corte di appello che, in presenza di una domanda di protezione
sussidiaria, proposta da cittadino del Bangladesh e giustificata con
l’esistenza, in quel Paese, di un conflitto armato nonché di violenza
indiscriminata ai danni dei civili, aveva omesso di acquisire qualsiasi
informazione presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo o da altre
fonti).
Cassazione civile sez. VI, 28/06/2018, n.17069
La normativa sul diritto d’asilo
Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato
attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti
costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal
diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della normativa di cui
al d.lg. 19 novembre 2007 n. 251, adottato in attuazione della direttiva
2004/83/CE e di cui all’art. 5 comma 6 del d.lg. 25 luglio 1998 n. 286.
Ne consegue che non vi è più margine di residuale diretta
applicazione del disposto di cui all’art. 10 comma 3 Cost., in chiave
processuale e strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua
domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.
Tribunale Lecce sez. I, 24/04/2018
La domanda di riconoscimento del diritto di asilo
Per accertare la veridicità e l’attendibilità delle
circostante esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di
protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell’onere della
prova previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007. Sotto tale profilo la
Corte non può non rilevare come i due differenti racconti proposti dal
richiedente presentino delle criticità e contraddittorietà che dimostrano la
non affidabilità e la non credibilità dello stesso, venendo meno l’onere di
ricerca della prova nell’accertamento dei fatti cui è tenuta l’autorità
giudiziaria.
In merito all’avanzata domanda di riconoscimento del diritto
di asilo, si evidenzia come tale forma di protezione non rappresenta una misura
autonoma e distinta rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato ed
alla protezione sussidiaria; pertanto, l’insussistenza dei presupposti
necessari al riconoscimento di tali misure, esclude la fondatezza della domanda
di riconoscimento anche del diritto d’asilo.
Corte appello Milano sez. IV, 09/02/2018, n.718
L’obbligo di salvataggio in mare dei naufraghi
L’art. 10 Cost., 1º comma, impone all’Italia di conformare
il proprio ordinamento giuridico alle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, tra le quali sono incluse le regole riguardanti il
salvataggio in mare dei naufraghi. Inoltre il 3º comma della medesima
disposizione riconosce il diritto di asilo allo straniero al quale nel proprio
Paese sia impedito l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana .
L’obbligo di salvataggio in mare dei naufraghi, derivante da
una consuetudine marittima risalente nel tempo, è previsto da varie convenzioni
internazionali, tra cui la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul
diritto del mare, la Convenzione di Londra del 1º settembre 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione di Amburgo del 27 aprile
1979 sulla ricerca ed il salvataggio marittimi. Nell’obbligo di ricerca e
soccorso in mare rientra anche l’obbligo di individuare un porto sicuro. Solo
nel momento dell’arrivo in tale luogo cessano gli obblighi di soccorso che il
diritto internazionale pone in carico dello Stato.
Costituisce « porto sicuro » un luogo in cui sia assicurata
la sicurezza, intesa come protezione fisica, delle persone soccorse in mare.
Laddove le persone soccorse si qualifichino anche come migranti, rifugiati o
richiedenti asilo e siano quindi soggetti alle garanzie e alle procedure di
protezione internazionale, il luogo di sbarco per essere considerato sicuro
deve inoltre garantire che non vengano commesse violazioni del principio di non
respingimento, del divieto di espulsioni collettive e più in generale dei
diritti di protezione internazionale dei rifugiati e richiedenti asilo.
La Convenzione di Amburgo impone agli Stati contraenti di
garantire che, una volta concluse le operazioni di ricerca e salvataggio in
mare, i naufraghi siano condotti in un luogo sicuro dove, oltre all’integrità
fisica e alla dignità umana, a questi ultimi sia assicurata la possibilità di
far valere i propri diritti fondamentali. Nell’estate del 2018 la Libia non
poteva essere qualificata come un luogo sicuro ai sensi della Convenzione,
essendo il contesto libico caratterizzato da violazioni gravi e sistematiche
dei diritti umani e non avendo la Libia ratificato la Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati.
Il potere delle autorità libiche di impartire a quelle
italiane direttive finalizzate al rimpatrio in Libia di migranti provenienti da
tale Paese non discende dalla Convenzione di Amburgo, la quale si limita a
stabilire in via generale che gli Stati contraenti possono stipulare accordi
regionali per la delimitazione con gli Stati frontisti delle zone SAR, ma dal memorandum
firmato da Italia e Libia il 2 febbraio 2017.
Il diritto a non essere sottoposto a tortura o ad altri
trattamenti disumani o degradanti è assoluto e non ammette deroghe neanche di
fronte a situazioni di emergenza nazionale, come la lotta al terrorismo o alla
criminalità organizzata. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, l’art.
3 CEDU, nel vietare atti di tortura e altri trattamenti inumani o degradanti,
proibisce anche di espellere, respingere o estradare lo straniero verso uno
Stato qualora sussista il rischio reale, attuale, personale e concreto di
sottoposizione a tali pratiche da parte di agenti pubblici e privati ovvero di
una ulteriore espulsione verso altri Stati ove pure sussista tale rischio.
Secondo la consolidata giurisprudenza, sia interna sia
internazionale, il principio di non-refoulement, essendo previsto da numerose
fonti internazionali e dal diritto dell’Unione Europea, ha assunto rango
consuetudinario e cogente. Pertanto il memorandum del 2017 tra Italia e Libia è
nullo ai sensi dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati del 1969. Esso è anche incompatibile con l’art. 10,1º comma, Cost.,
attraverso il quale il principio di non-refoulement è entrato automaticamente a
far parte dell’ordinamento giuridico italiano, acquisendo rango costituzionale.
Sul piano interno, il memorandum è un accordo internazionale
che, pur avendo ad oggetto una materia rientrante tra quelle per le quali
l’art. 80 Cost. richiede la previa autorizzazione parlamentare alla ratifica, è
stato concluso in forma semplificata. Il requisito della ratifica non è
soddisfatto dalla l. 9 agosto 2018 n. 98, di conversione del d.l. 10 luglio
2018 n. 84, che autorizza la cessione di unità navali italiane a supporto della
Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera
del Ministero dell’interno libici.
La tesi dell’autorizzazione implicita ex post alla ratifica
non trova fondamento né nella Costituzione, da cui si evince che
l’autorizzazione parlamentare deve precedere la ratifica, né nella
giurisprudenza costituzionale. Pertanto l’esecuzione di un accordo concluso
senza la previa autorizzazione del Parlamento, ancorché avente ad oggetto
questioni rientranti tra quelle di cui all’art. 80 Cost., non può essere
considerato produttivo di effetti giuridici.
Sul piano internazionale il memorandum costituisce un’intesa
non giuridicamente vincolante dalla quale le parti possono sempre e liberamente
sottrarsi. Ai sensi dell’art. 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati, infatti, uno Stato può invocare, quale vizio del suo consenso, la
violazione di una regola del suo diritto interno di importanza fondamentale.
La legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di
amicizia tra Italia e Libia del 30 agosto 2008 non è idonea a garantire la
necessaria copertura parlamentare al memorandum. Il memorandum non costituisce
infatti un mero accordo integrativo del Trattato di amicizia ed è stato
stipulato al precipuo fine di contrastare il fenomeno dell’immigrazione
clandestina.
Nel caso della ribellione a bordo della Vos Thalassa
sussiste la causa di giustificazione della legittima difesa ai sensi dell’art.
52 cod. pen., in quanto le azioni delittuose commesse dai migranti soccorsi in
mare che si sono opposti con la minaccia dell’uso della forza al loro rimpatrio
in Libia miravano a salvaguardare i loro diritti (diritto al ricovero in un
porto sicuro, diritto alla vita, diritto a non essere sottoposti a trattamenti
inumani o degradanti) dal pericolo attuale, da loro non volontariamente
determinato, di subire un’offesa ingiusta. Tali azioni, inoltre, non risultano
sproporzionate, dato che erano in gioco, da una parte, il diritto alla vita e a
non essere sottoposti a trattamenti disumani o di tortura, dall’altra, il
diritto alla autodeterminazione dell’equipaggio, sicuramente sacrificabile in
base all’art. 52 cod. pen. di fronte alla prospettiva delle lesioni che
sarebbero scaturite dallo sbarco in Libia.
Tribunale Trapani, 03/06/2019, n.112
[Fonte La Legge è uguale perTutti]
Familia Futura Press
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En español
Datos de Eurostat: venezolanos en aumento. Los países que
reciben más solicitudes son Alemania, Francia, España e Italia, que en conjunto
aceptan las tres cuartas partes de los solicitantes.
En 2019, la Unión Europea otorgó protección internacional a
295,785 personas, un 6% menos que las reconocidas en 2018. De estas decisiones
positivas de asilo, casi la mitad (141,055) son premios de estatus de
refugiado, menos de una cuarta parte (72,660) protecciones otorgadas por
razones humanitarias.
Para abrir las puertas a ciudadanos no pertenecientes a la
UE, especialmente Alemania (116,230 solicitudes aceptadas), Francia (42,120),
España (38,525) e Italia (31,010). Solo estos cuatro países registran más de
las tres cuartas partes de las concesiones de asilo, señala Eurostat en los
datos publicados hoy.
Para beneficiarse de la protección internacional de los
países de la UE, especialmente los sirios (78,600, equivalente al 27% del
número total de personas a las que se les ha otorgado el estado de protección),
afganos (40,000, o 14%) y venezolanos (37,500, o 13 %). Cabe señalar que el
número de venezolanos, debido a la crisis en el país, aumentó casi 40 veces en
2019 en comparación con 2018. En Italia, las tres principales nacionalidades
para las solicitudes de asilo otorgadas son Nigeria, Pakistán y Bangladesh.
Las políticas para gestionar los flujos migratorios en
Europa se ven actualmente afectadas por medidas de emergencia para combatir la
pandemia de coronavirus. El cierre de las fronteras internas y externas está
afectando a las llegadas y, en consecuencia, a las políticas de admisión. Para
2020, se puede esperar que las solicitudes de protección disminuyan, excepto
las que ya están pendientes.
Derecho de asilo: sujetos garantizados
En términos de protección internacional, de conformidad con
el art. 10 de la Constitución, el derecho de asilo está garantizado para
cualquier persona que provenga de un país donde el ejercicio de las libertades
fundamentales no está permitido, independientemente de si ha sufrido o tiene
miedo de ser perseguido.
El derecho de asilo se implementa y regula plenamente
mediante la provisión de las situaciones finales previstas en los tres
institutos constituidos por el "estatuto" de refugiado, por la
protección subsidiaria y por el derecho a emitir un permiso humanitario, por la
legislación exhaustiva mencionada en d. lg. n. 251 de 2007 y art. 5, párrafo 6,
d.lg. n. 286 de 1998.
La legislación sobre derecho de asilo
El derecho de asilo se implementa y regula plenamente
mediante la provisión de las situaciones finales previstas en los tres
institutos constituidos por el estatuto de refugiado, por la protección
subsidiaria y por el derecho a emitir un permiso humanitario, por la
legislación mencionada en el decreto legislativo. 19 de noviembre de 2007 n.
251, adoptado en aplicación de la Directiva 2004/83 / CE y mencionado en el art.
5 párrafo 6 del decreto legislativo 25 de julio de 1998 n. 286.
De ello se deduce que ya no existe ningún margen de
aplicación directa residual de las disposiciones del art. 10 párrafo 3 de la
Constitución, en términos procesales e instrumentales, para proteger a quienes
tienen derecho a examinar su solicitud de asilo de la misma manera que las
normas de protección vigentes.
La solicitud de reconocimiento del derecho de asilo.
Para determinar la veracidad y fiabilidad del entorno
expuesto por el solicitante como base para sus reclamos de protección
internacional, el régimen de carga de la prueba previsto por el art. 3 del
Decreto Legislativo no. 251 de 2007. Desde este punto de vista, el Tribunal no
puede dejar de notar que las dos cuentas diferentes propuestas por el
solicitante presentan problemas críticos y contradicciones que demuestran la
falta de confiabilidad y no credibilidad de la misma, eliminando así la carga
de buscar evidencia en la evaluación. los hechos a los que está vinculada la
autoridad judicial.
Con respecto a la solicitud avanzada para el reconocimiento
del derecho de asilo, se observa que esta forma de protección no representa una
medida independiente y distinta con respecto al reconocimiento del estatuto de
refugiado y la protección subsidiaria; por lo tanto, la ausencia de las
condiciones necesarias para el reconocimiento de estas medidas excluye la
validez de la solicitud de reconocimiento también del derecho de asilo.
El derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos
inhumanos o degradantes es absoluto y no permite excepciones incluso ante
situaciones de emergencia nacional, como la lucha contra el terrorismo o la
delincuencia organizada. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el art.
3 CEDH, al prohibir actos de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes,
también prohíbe expulsar, rechazar o extraditar al extranjero a un Estado si
existe un riesgo real, actual, personal y concreto de ser sometido a tales
prácticas por agentes públicos y particulares o una mayor expulsión a otros
Estados donde exista dicho riesgo.
Atención:
Solicitar asilo es una cuestión de derechos humanos y, en la
mayoría de los casos, de una emergencia humanitaria y / o política. Con la
excepción de los sellos estatales, no tiene que pagar nada y puede solicitarlo
por si mismo. Tenga cuidado de no dejarse engañar por nadie.
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